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D.M. 07/04/2008c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: «4-bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli inter venti di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.». Art. 6. 1. Nell'art. 6 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.». Art. 7. 1. Nell'art. 7 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonchè i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.». Art. 8. 1. Nell'art. 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «climatizzazione invernale», sono aggiunte le seguenti: «con impianti dotati di caldaie a condensazione» b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009 b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti all'anno 2010 c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. 2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%.» c) nel comma 4 le parole «inferiore a» sono sostituite dalle paro le: «ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a» d) nel comma 4 dopo le parole «a bassa inerzia termica» sono inserite le seguenti parole: «ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia». Art. 9. 1. Dopo l'art. 9 del decreto sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue). 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. 2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. Art. 9-ter (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007). 1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296 del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.». Art. 10. 1. Nell'art. 11, comma 1, del decreto dopo parole: «di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2», sono inserite le parole: «e comma 1-bis, numeri 1 e 2», e le parole: «entro il 31 dicembre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008». 2. Dopo l'art. 11 del decreto è aggiunto il seguente articolo: «Art. 11-bis (Disposizioni finali). - 1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'art. 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296 del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.». Art. 11. 1. Al punto 3, dell'allegato E del decreto, nel paragrafo «Climatizzazione invernale » a) dopo le parole «caldaia tradizionale» sono aggiunte le seguenti: «pompa di calore/impianto geotermico» b) dopo le parole «Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW» sono aggiunte le seguenti: «potenza elettrica assorbita/ potenza termica nominale». 2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H riportati in calce al presente provvedimento. Roma, 7 aprile 2008 p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Visco Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62 Allegati: .. |
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